Gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare sin dal loro ingresso in Italia a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Questi i chiarimenti contenuti nella nota congiunta del 7 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nel documento viene precisato che, tenuto conto del fatto che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, la disposizione di cui all’art. 5 comma 9-bis del Testo Unico Immigrazione (TUI) può trovare applicazione anche in tali casi.


