Perequazione pensioni: la Consulta conferma la legittimità del ‘raffreddamento’ e ne esclude la natura tributaria

Con Sentenza n. 167 depositata il 13 novembre scorso la Corte costituzionale ha chiarito che il meccanismo di “raffreddamento” della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo Inps, previsto dall’articolo 1, comma 309, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), non introduce un prelievo di natura tributaria.

La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, che dubitava della compatibilità della misura con i principi di eguaglianza tributaria, ragionevolezza e temporaneità di cui agli artt. 3 e 53 Cost. La Consulta ha tuttavia ribadito orientamenti già consolidati in tema di rallentamento, anche incisivo, dell’adeguamento delle pensioni all’inflazione, escludendo che ricorrano i presupposti per qualificare la misura come tributo.

Secondo i giudici costituzionali, infatti, la riduzione della percentuale di perequazione non determina una decurtazione patrimoniale: il trattamento pensionistico continua comunque a rivalutarsi, seppur in misura inferiore rispetto al regime ordinario. Inoltre, la disposizione mira al contenimento della spesa pensionistica, e non alla raccolta di risorse per finanziare la spesa pubblica, come avviene nelle fattispecie tributarie.

La Corte ha inoltre precisato che il requisito della temporaneità riguarda il diverso istituto del “contributo di solidarietà” sui trattamenti elevati, e non i meccanismi di parziale sterilizzazione della perequazione, che devono invece rispettare ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Su tale profilo, la Corte ha richiamato la precedente Sentenza n. 19/2025, che aveva già dichiarato conforme la misura esaminata.
Pur riconoscendo la legittimità del meccanismo, la Consulta ha rinnovato al legislatore l’invito a valutare attentamente gli effetti delle misure di contenimento della perequazione e a intervenire con prudenza sul regime ordinario, soprattutto in considerazione dei riflessi sui comportamenti di spesa delle famiglie. È stato inoltre sottolineato che un approccio differenziato dovrebbe essere adottato per i pensionati soggetti al sistema contributivo, fondato sulla corrispettività tra montante versato e trattamento finale.

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