L’imprenditore, che si è trova nella disgraziata eventualità di aver perduto beni aziendali a seguito di furto, incendio, calamità naturali o altra causa comunque involontaria, deve fornire la necessaria prova per evitare la presunzione legale di cessione.
L’art. 16 del D.P.R. n. 435/2001 si occupa dei mezzi di prova che l’imprenditore deve fornire:
– idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (es. verbale di ricezione denuncia di furto rilasciato dai Carabinieri);
oppure
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da redigere entro trenta giorni dall’evento o dalla sua conoscenza (ad es. in caso di inondazione).
Non occorre più comunicare per iscritto agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e ai competenti comandi della Guardia di Finanza, l’evento dannoso, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ma basta esibire la documentazione quando richiesta per controllo.
L’imprenditore dovrà predisporre, con estrema attenzione, il dettaglio dei beni perduti e la determinazione del loro valore, poiché tutta la documentazione rappresenterà la “prova certa” per vincere, a fini IVA e redditi, la presunzione di cessione.
Vedasi anche la circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002.


