La Circolare n. 39 del 10 Maggio 2002 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito nuovamente che le perdite su crediti si possono dedurre dal reddito solo se sono definitive. Il comma 3 dell’art. 66 del Tuir suddivide le perdite sui crediti in due categorie: quelle generali e quelle derivanti dalle procedure concorsuali. Mentre per la deducibilità delle prime è necessario che sussista tanto la certezza quanto la precisione della stessa, per le seconde basta la semplice apertura della procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo con garanzia o con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria).
(Fonte: ItaliaOggi)
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