Per salire in cattedra serve un placet
Per godere dell’esenzione dall’IVA le prestazioni didattiche, educative e formative devono provenire da istituti o scuole riconosciute oppure dalle Onlus. Il Ministero delle Finanze ha infatti sempre richiesto la cosiddetta “presa d’atto” da parte degli organismi centrali o periferici dell’amministrazione scolastica o dell’amministrazione competente per materia. Le attività formative svolte, comunque, sono soggette ad un continuo monitoraggio. La risoluzione 129/E/2001 è ritornata sulla questione del riconoscimento prevedendo che anche una semplice autorizzazione da un’amministrazione dipendente dal ministero interessato può rivestire il ruolo del formale riconoscimento.


