Secondo la Corte di Cassazione soltanto la consegna effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario o con il servizio postale obbliga il destinatario a ricevere la missiva con la quale si comunica il licenziamento individuale. In tutti gli altri casi si può certamente rifiutare di riceverla. La fattispecie sottoposta al vaglio della suprema Corte riguardava un dipendente che si era rifiutato di ricevere la lettera di licenziamento proveniente dal principale e consegnata dal fattorino in servizio presso l’azienda nella quale lavorava.
Sentenza Cassazione n. 7620 del 5 Giugno 2001
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