Articolo 1, comma 36, Legge n. 147/2013 (c.d. "Legge di Stabilità 2014")
Dal 2014 saranno ancora attuabili le opzioni soppresse dalla Legge di Stabilità 2013 e quindi:
- le società agricole potranno optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ex art. 32, TUIR;
- le società esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotti agricoli, potranno optare per l’applicazione del coefficiente di redditività del 25%.


