Entro fine anno le cooperative dovranno decidere come adeguare gli statuti e in particolare se optare per la mutualità prevalente.
Le cooperative che attualmente rispettano i vincoli mutualistici di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 1577/47, con l’adeguamento dello statuto alle nuove prescrizioni, diverranno cooperative a mutualità prevalente anche in relazione ai rapporti patrimoniali con i soci.
Con questo vincolo il patrimonio della cooperativa non è divisibile tra i soci i quali possono pretendere solamente la restituzione del valore nominale della quota versata. Nelle cooperative non a mutualità prevalente il socio in sede di liquidazione ha diritto a una quota di patrimonio netto reale corrispondente alla propria quota, fatte salve le riserve indivisibili.


