Al via le regolarizzazioni delle costruzioni sul demanio pubblico: questa è l’immediata conseguenza dell’articolo 3 del decreto legge 9 maggio 2003 n. 102. Attesa da tempo, la norma consente di evitare scomode convivenze tra privati e Stato, ricollegandosi ad una prassi sorta con la legge sul condono edilizio (legge 47/85), allorché venne prevista la regolarizzazione degli abusi su aree pubbliche.
Il demanio comprende fiumi, laghi e acque pubbliche, opere di difesa nazionale, strade, ferrovie e foreste (se statali). La norma si applica anche a tutte le proprietà statali che non hanno una destinazione pubblica, cioè ai beni del patrimonio (ad esempio alle sedi degli uffici pubblici). Più agevole è individuare quali sono i beni pubblici esclusi: oltre al demanio degli enti locali, non possono subire la vendita i beni del demanio marittimo, cioè quelli adiacenti al mare (lido e spiaggia) e quelli adibiti agli «usi del mare» (tiro a secco di imbarcazioni, balneazione, pesca). Allo stesso modo non saranno regolarizzabili gli interventi su beni vincolati a norma della legge 490/1999, che riguarda i beni di valore storico, artistico, archeologico e ambientale.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
PER LE AREE DEMANIALI OCCUPATE SI APRE LA PORTA DELLA SANATORIA
Fonte:


