Il donante tramite la donazione “rinuncia” all’impresa a favore del donatario, ma mantiene, in quanto persona fisica, soggettività passiva tributaria: per cui il condono tombale, articolo 9 della legge 289/02, va eseguito anche per i periodi successivi alla donazione, assumendo le imposte lorde dichiarate sugli altri redditi.
Se il donante, cessando l’attività imprenditoriale, non presenta la dichiarazione dei redditi per gli anni successivi alla donazione in quanto non produce alcun altro reddito imponibile, secondo l’agenzia delle Entrate (circolare 18/E/03, paragrafo 9) tale soggetto viene assimilato a colui che ha omesso la presentazione. Per cui, secondo l’Agenzia, il condono è eseguibile tramite il minimale di 1.500 euro per periodo d’imposta. Il donatario opera il proprio condono tombale autonomamente dal donante sulla base delle proprie imposte lorde originarie. Anche per il donatario si può presentare il medesimo problema ma rovesciato: prima della donazione non esistendo redditi da dichiarare non vi sono dichiarazioni presentate. Per l’Agenzia valgono le stesse considerazioni.
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