A proposito della definizione degli omessi e ritardati versamenti di imposte e ritenute, nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione integrativa, l’Agenzia delle Entrate aggiorna le indicazioni fornite con la circolare n. 12/2003. In particolare, nel caso in cui vi sia già l’iscrizione a ruolo, viene detto, conformemente a legge, che i pagamenti dovranno effettuarsi alle relative scadenze. Dalle istruzioni generali, inoltre, emerge che non è possibile compensare le somme dovute.
(Fonte: ItaliaOggi)
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PER LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NESSUNA COMPENSAZIONE DELLE SOMME
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