Le società che possedevano beni immobili, diversi da quelli strumentali, al 31 dicembre 1991 e al 31 dicembre 2001 hanno l’obbligo di applicazione dell’INVIM decennale con riferimento all’incremento di valore che si è fornato fino al 31 dicembre 1992; di conseguenza sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione entro il 31 gennaio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio. Il fatto che l’Invim è stata soppressa non toglie questo adempimento.
L’obbligo non sussite per gli immobili assoggettati a imposta straordinaria ai sensi della L. 363/91 se il valore dichiarato al 31/10/1991 è stato determinato secondo la regola della valutazione automatica e per le società che entro il 30 marzo 2001 hanno assolto l’imposta sostitutiva decennale ai sensi dell’art. 20 della L. 388/2000.
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