La Corte di cassazione con sentenza 8717/2003, pubblicata su «Guida Normativa» di oggi, ha stabilito che il passaggio tra Ilor e Irap non cancella le vecchie sanzioni connesse all’imposta locale sui redditi. La “continuità normativa” tra i due tributi e il «contenuto specifico delle norme transitorie che hanno accompagnato il “tramonto” dell’Ilor» non danno spazio ad assoluzioni sulle irregolarità commesse in passato.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
PER LA CASSAZIONE LA RIFORMA DEL ’97 NON CANCELLA LE SANZIONI ILOR
Fonte:


