La questione,chiarita dall’agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, con la risposta a istanza di interpello n. 954-51635/2003 del 9 aprile, riguarda la detassazione ai fini Iva delle cessioni di beni da parte del negoziante a favore dei viaggiatori stranieri. Per agevolare e rendere più celere il rimborso dei crediti Iva ai negozianti italiani aderenti al servizio di rimborso tax free in base all’articolo 38-quater del Dpr 633/72, è stato consentito che tale attività sia svolta dalle società di intermediazione finanziaria (tax refund). Questa viene in genere esercitata attraverso la stipula di un contratto di acquisto del credito “pro-soluto” con il turista extracomunitario, il quale cede il proprio credito Iva alla società di tax refund a un valore inferiore al valore nominale. La differenza tra valore nominale e valore di cessione, è il ricavo o commissione della società di tax refund.
L’amministrazione ha affermato il principio secondo cui è possibile riconoscere l’esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 9) del Dpr 633/1972 anche all’attività di intermediazione svolta dai negozianti nei confronti delle società di tax refund.
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