L’Agenzia Entrate con la risoluzione n. 139/2007 ha chiarito che la seconda autorimessa di pertinenza alla prima casa non è agevolabile con Iva ridotta del 4%.
Nel caso di cessione si applica il regime proprio degli immobili abitativi, per cui l’Iva è dovuta nella misura del 10% e le imposte ipocatastali in misura fissa.


