Scattano i conguagli, positivi o negativi, sulla prima rata di pensione utile nei confronti di chi si è avvalso dei benefici previsti dall’articolo 44, comma 2 (una tantum) e comma 3 (sanatoria) della legge 289/02 (la Finanziaria per il 2003) in materia di cumulo delle pensioni con i redditi, versando un importo diverso da quello dovuto.
In caso di importo inferiore al dovuto e senza capienza nella rata di pensione, l’importo eccedente sarà recuperato sulle rate successive. Questo risulta dall’informativa Inpdap n. 22 del 17 aprile 2003.
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