Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n 238 del 29 dicembre 2015 ha chiarito che è inammissibile l’impugnazione proposta dall’avvocato che, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso.
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