I contribuenti che hanno omesso o pagato in ritardo gli importi eccedenti il minimo previsto per la sanatoria sugli omessi o tardivi versamenti (articolo 9-bis, legge 289/2002, Finanziaria 2003) possono sanare la dimenticanza con il ravvedimento “breve”, entro 30 giorni, o “lungo”, entro un anno dalla violazione.
Nessun ravvedimento è, invece, previsto per le altre sanatorie.


