La riproduzione dell’intero e letterale contenuto degli atti processuali nel ricorso per Cassazione è del tutto superflua e non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che prevede “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”.
Questo, in sintesi, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21136/6 del 12 settembre 2017.
Nella sentenza in esame la Suprema Corte ha inoltre evidenziato la totale mancanza del "momento di sintesi idoneo ad illustrare la ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento della vicenda processuale nei punti essenziali".


