Nel nuovo diritto societario il “mandato” che gli amministratori ricevono per effetto della loro nomina è quello di compiere «le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale» (art.2380 bis)compito che gli amministratori sono obbligati a svolgere «con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze»(art.2392)
Ebbene, nel caso di inadempimento di questi «doveri a essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società» (art.2476-1 c.) :
a) gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni che alla società derivano a causa del loro inadempimento;
b) la responsabilità non si estende agli altri amministratori che siano ignari del comportamento pregiudizievole del loro collega e che dimostrino di essere esenti da colpa;
c) la responsabilità non si estende agli amministratori che, essendo invece a cognizione che l’atto dannoso si stava per compiere, abbiano fatto constare il proprio dissenso;
d) infine la responsabilità non sorge se il danno è provocato nell’esercizio di «attribuzioni proprie del comitato esecutivo» oppure se si tratti «di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori».
La responsabilità degli amministratori va quindi definita come: responsabilità “per colpa” e quindi non una responsabilità oggettiva.
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