La Corte di Cassazione Civile, Quarte sezione Lavoro, con la Sentenza n. 11868 del 09/06/2016 si e’ espressa in tema di licenziamenti chiarendo che, ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non si applicano le modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 (cd. legge Fornero) all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Di conseguenza,
la tutela del dipendente pubblico nel caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore di tali modifiche, resta quella prevista dall’art. 18 dello Statuto nel testo precedente alla riforma.
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