Una società italiana che estrae beni da un deposito Iva nazionale, se ha acquistato gli stessi con fattura emessa da una società comunitaria, deve effettuare una doppia registrazione della fattura di acquisto: una prima volta all’atto dell’acquisizione dei beni e una seconda, soltanto per l’Iva, rispettivamente nel registro delle vendite e in quello degli acquisti, quando i beni vengono estratti. Lo stabilisce la risoluzione n.113/E del 22 maggio dell’agenzia delle Entrate.
Fonte:


