Nel nuovo processo tributario, ai fini della costituzione in giudizio della parte, il deposito del ricorso presso la Commissione tributaria provinciale o regionale, postula la consegna dell’atto in segreteria a opera del ricorrente o di chi lo rappresenta e non è eseguitbile mediante spedizione postale. A tale conclusione è giunta la sezione Tributaria della Cassazione nella sentenza 8829 del 28 giugno 2001.
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