Con la risoluzione 145 del 1/7/2003 l’Agenzia delle entrate ribadisce il principio previsto dall’art.67, co.3 del TUIR: dal punto di vista fiscale, l’unico caso che può giustificare l’applicazione di un’aliquota superiore all’ordinaria è quello della più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore nel quale l’azienda opera.
Nessun altro elemento o condizione può legittimare l’utilizzo dell’ammortamento accelerato.
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PER GLI AMMORTAMENTI ACCELERATI RESTA IL VINCOLO DELLE PERCENTUALI DI SETTORE
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