La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia, con la sentenza n. 28/3 del 5 febbraio 2018, ha dichiarato che l’iscrizione all’AIRE "costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per essere considerato fiscalmente non residente in Italia".
Infatti, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), "non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici".
Anche qualora il soggetto abbia i propri interessi patrimoniali in prevalenza in altri Paesi, chiarisce la CTR, "l’esistenza di legami personali con l’Italia, come la presenza dei familiari, la disponibilità di un’abitazione, il fatto che i figli frequentino effettivamente la scuola in Italia, i legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali, sono tutti elementi idonei ad individuare il domicilio in·Italia".


