Nella risoluzione n. 169/E vengono chiariti alcuni aspetti riguardanti le agevolazioni a favore dei portatori di handicap. L’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto al veicolo intestato allo stesso disabile, oppure a un familiare a cui egli risulti fiscalmente a carico, in quanto privo di reddito. L’agevolazione può essere riconosciuta per un solo veicolo ogni avente diritto. Ciò sta dunque a significare che l’esenzione dalle tasse automobilistiche è concessa con riferimento al disabile, cioè alla “oggettiva condizione di disabilità del soggetto”, a prescindere dal fatto che l’autoveicolo sia intestato all’interessato o alla persona della quale risulti fiscalmente a carico.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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PER CIASCUN FIGLIO DISABILE SPETTA L’ESENZIONE DI UN BOLLO AUTO
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