Con la sentenza n.174 del 20 luglio 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n.111, che prevedeva la riduzione della pensione di reversibilità in funzione dell’età anagrafica dei coniugi e della durata del relativo matrimonio.
L’Inps, con la Circolare n. 178 pubblicata ieri, fornisce chiarimenti circa le modalità di presentazione per le domande di pensione al coniuge superstite.
Viene inoltre chiarito che, le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite, e quelle di nuova presentazione devono essere esaminate in base ai criteri dettati dall’articolo 22, comma 2, della legge 21 luglio 1965.
Di conseguenza, la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato, senza la riduzione di cui al citato articolo 18, comma 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111.
La Circolare, infine, informa circa le modalità da seguire per i trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati prima della sentenza n. 174 del 2016.
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