Con la circolare n. 20/01, l’Inps sostiene che, ai fini del cumulo, nonostante i redditi da collaborazione siano fiscalmente trattati come ´assimilati a quelli di lavoro dipendente’, i compensi da co.co.co. vanno valutati come redditi da lavoro autonomo.
L’art. 34 della L. n. 342/00 ha modificato il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (le co.co.co.). In particolare tali redditi, prima considerati redditi di lavoro autonomo, sono stati ricompresi nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del Tuir, approvato con dpr n. 917/86. Per l’Inps, invece, ai fini dell’applicazione della disciplina del cumulo, i redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione sono da considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. Pertanto, a prescindere dalle innovazioni introdotte ai fini fiscali, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debbono continuare a essere valutati come redditi da lavoro autonomo ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici.
(Fonte: Italiaoggi)
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PENSIONATI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI LAVORO PARASUBORDINATO (CO.CO.CO.)
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