Le risoluzioni delle Entrate n° 255 e 256 del 1º agosto 2002 forniscono alcune precisazioni in merito alla fruizione della Tremonti-bis in caso di scissioni parziali. La prima pronuncia chiarisce alcuni aspetti circa le modalità di applicazione dell’agevolazione; con la seconda interpretazione si è negata la possibilità di fruire della detassazione per la società beneficiaria neo-costituita in caso di scissione operata dopo la data di entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001).
(Fonte: Il Sole24Ore)
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