PEC inattiva o non comunicata? Cosa rischiano i professionisti secondo il CNDCEC

Con il Pronto Ordini n. 63/2025 il CNDCEC ha fornito chiarimenti sulla gestione della casella PEC da parte dei professionisti iscritti all’Albo, precisando le conseguenze in caso di mancata attivazione, inattività o mancata comunicazione dell’indirizzo digitale, e individuando l’organo competente ad agire in tali situazioni.
Il documento si sofferma inoltre sulla possibilità che l’inattività della PEC (casella satura, inattiva o non valida) possa essere sanzionata con un provvedimento amministrativo da parte del Consiglio dell’Ordine, oppure che debba invece dar luogo a un procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina.

I chiarimenti si sono resi necessari a causa delle difficoltà riscontrate nella notifica dei procedimenti disciplinari, soprattutto nei casi di PEC non valida, inattiva o di casella PEC satura.

Gestione PEC e conseguenze in caso di inattività o mancata comunicazione
Il CNDCEC ricorda che l’obbligo per i professionisti di comunicare e mantenere attivo il proprio domicilio digitale (PEC) è disciplinato dall’art. 37 del D.L. 76/2020.
La mancata comunicazione, la comunicazione di un indirizzo inattivo o non valido oppure la casella PEC satura sono tutte situazioni equiparate, sul piano degli effetti giuridici, all’assenza del domicilio digitale, poiché impediscono il corretto recapito delle comunicazioni aventi valore legale.
In tali casi, il Consiglio dell’Ordine deve diffidare l’iscritto a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni; in caso di mancato adempimento, procede alla sospensione dall’Albo fino all’adempimento.
Questa sospensione ha natura amministrativa, non disciplinare, e compete quindi al Consiglio dell’Ordine (non al Consiglio di Disciplina).

Inattività della PEC e tipo di sanzione
Il CNDCEC chiarisce che l’inattività della casella PEC dovuta a saturazione, scadenza o disattivazione non dà luogo a un procedimento disciplinare, ma rientra nel meccanismo amministrativo previsto dal D.L. 76/2020.
In tali casi, il Consiglio dell’Ordine è tenuto ad avviare la procedura di diffida e, in caso di mancato adempimento, a disporre la sospensione automatica dell’iscritto, senza necessità di attivare un procedimento disciplinare.
Il Consiglio di Disciplina interviene esclusivamente per la notifica dei provvedimenti disciplinari, che, nell’ipotesi i cui non possano essere trasmessi via PEC, devono essere inviati mediante raccomandata o ufficiale giudiziario, secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare.

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