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Patrocinio a spese dello stato: nelle cause di separazione va cumulato anche il reddito dei figli conviventi

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 30068 del 14 dicembre 2017 si è espressa in tema di condizioni per l’ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato ed ha statuito che, al fine della determinazione dei limiti di reddito che segnano il requisito della non abbienza, l’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia.

Pertanto, nelle cause di separazione personale dei coniugi, va cumulato anche il reddito dei figli conviventi con il genitore richiedente l’ammissione al patrocinio.

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