Corretto l’operato dell’ufficio che, in sede di controllo del valore dichiarato, non contesta l’esistenza in sé del debito, ma solo la sua pertinenza alle esigenze e finalità dell’impresa.
In materia di imposta di registro, per la determinazione della base imponibile, qualora si configuri una cessione d’azienda, la presunzione di corrispondenza del valore reale a quello dichiarato dalle parti nell’atto può essere superata dall’Amministrazione finanziaria allorquando quest’ultima, autonomamente, accerti che il valore dichiarato ha tenuto conto di passività che, per quanto iscritte nei libri contabili obbligatori, non presentano alcun collegamento o inerenza con l’azienda trasferita.
È il principio di diritto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza n. 10218 del 18 maggio 2016.


