Per effetto della Riforma fiscale è necessario suddividere le partecipazioni in tre categorie: partecipazioni esenti dotate di tutti i requisiti richiesti dall’art. 87 Tuir, le partecipazioni (immobilizzazioni finanziarie) del tutto prive di questi requisiti ed, infine, le partecipazioni al capitale di società ed enti soggetti all’Ires iscritte nell’attivo circolante, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diverse da quelle che fruiscono dell’esenzione.
Per le plusvalenze appartenenti alla prima categoria citata non sono mai deducibili le corrispondenti minusvalenze da realizzo e quelle da valutazione. In tal caso, perciò, dovrà operarsi una corrispondente variazione in aumento.


