La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n.12070/04, ha sancito che l’imposta comunale di pubblicità si paga anche sulle pareti esterne di uno stabilimento, quando le stesse comunicano la presenza di un’impresa commerciale. Tale presupposto non sussiste invece sul marchio applicato ai prodotti, poiché costituisce una mera estrinsecazione del diritto dell’imprenditore a contrassegnarli.
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PARETI ESTERNE SOGGETTE ALL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
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