La Corte di Cassazione, Seconda sezione civile, con la sentenza n. 10624 del 23 maggio 2016 ha chiarito che “la condotta del comproprietario, consistente nell’occupazione – mediante il parcheggio della propria autovettura – di una porzione del cortile comune in modo da impedire ad altro comproprietario di fare accesso o di uscire dalla rispettiva area di sosta, configura un abuso (ovvero, nella specie, una turbativa del possesso), poiché preclude agli altri comproprietari (e compossessori) di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà”.
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