La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 1912 del 17 gennaio 2018 ha stabilito che, "ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà".
La vicenda ha riguardato un uomo che si è trovato a rispondere del delitto di violenza privata per avere posizionato la propria autovettura in modo da impedire il transito dell’autovettura condotta dalla parte civile.


