Anche la Ctp di Ragusa (sentenza 426/02/01 del 10/12/01) si conforma all’orientamento consolidato in materia di accertamenti di maggiori imposte basati sull’applicazione dei parametri di cui all’art. 3 della legge n. 549/95.
Anche in questa occasione, l’operato dell’amministrazione finanziaria è stato censurato per il meccanico utilizzo dello strumento di verifica, essendosi l’ufficio “limitato a un’operazione matematica di calcolo, consistente nell’inserire i dati del contribuente nello schema predisposto dai parametri… L’ufficio ha omesso di indicare i presupposti di fatto e il ragionamento logico adottato per giungere alle sue conclusioni, riportandosi pedissequamente e acriticamente alle disposizioni dei decreti attuativi dei parametri”.


