Un’altra sentenza boccia l’accertamento basato sui parametri previsti dal dpcm del 29 gennaio 1996.
Questa volta è stata la Ctp di Verbania ad annullare l’accertamento senza nemmeno entrare nel merito, bensì semplicemente riscontrando la carenza di motivazione (sentenza 82 del 24/25 ottobre 2001).
La sentenza ha inoltre posto a carico dell’Ufficio le spese processuali sentenziando tra l’altro: “merita di essere evidenziato il discutibile comportamento dell’ufficio … che, consapevolmente, ha proceduto alla notifica di un avviso di accertamento largamente infondato”. Nel caso specifico infatti, l’Ufficio aveva precedentemente proposto, in sede di tentativo (fallito) di conciliazione, un abbattimento dell’imponibile accertato del 70%, dimostrando pertanto di ritenere in gran parte fondate le spiegazioni addotte dal contribuente.
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