E’ sempre il contribuente residente in paradisi fiscali a dover fornire la prova contraria per il superamento della presunzione di residenza nel territorio dello stato. In questi casi opera infatti la disposizione dell’articolo 2, secondo comma bis, del TUIR (introdotto dal comma 1 dell’art. 10 della legge 448/1998) in base al quale “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini residenti cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”. In precedenza, invece, l’onere della prova contraria giaceva interamente in capo al fisco, il quale, doveva procedere ad acquisire tutti gli elementi per poter dimostrare la sussistenza del requisito della residenza in Italia.
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PARADISI FISCALI, LA RESIDENZA VA PROVATA DAL CONTRIBUENTE
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