Piu’ che una notizia e’ una riflessione.
L’art. 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha previsto la possibilita’ di pagamento anticipato, in vita, dell’imposta di successione.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 12 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 prevede infatti: “Non concorrono a formare l’attivo ereditario i beni e i diritti per i
quali l’imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita.”
Questo vuol dire che gli eredi pagheranno le imposte solo sugli altri beni, con diritto alle franchigie di legge ?
All’imprenditore conviene costituire una societa’ e pagare contestualmente l’imposta di successione ?
Se un soggetto costituisce una societa’, ad esempio in nome collettivo con capitale sociale di lire 1.000.000, puo’ pagare immediatamente l’imposta di successione (per i figli sarebbe il 3 %, pari a lire 30.000) ed estromettere cosi’ il bene dalle successive imposte di successione ?
Nel frattempo la Societa’ cresce, si capitalizza…
Se acquisto una casa in pessime condizioni e ne pago subito l’imposta di successione, posso poi trasmettere agli eredi una villa completamente ristrutturata ?


