Il Tribunale di Roma (sez. IX civile, sentenza 20.12.2014 n° 2235) ha stabilito che, in assenza di prove del fatto che il mancato adempimento sia stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a esso non imputabile, il tour operator, quale organizzatore e venditore del pacchetto turistico, e’ chiamato a rispondere della morte per incidente aereo dei soggetti ai quali il pacchetto e’ stato venduto.
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