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Organizzazioni di volontariato – Accesso ai benefici fiscali solo con l’iscrizione nei registri regionali del volontariato

Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’iscrizione nei “registri generali delle organizzazioni di volontariato” costituisce una condizione necessaria affinché l’organizzazione possa accedere ai benefici fiscali previsti ai fini dell’IVA.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 445 del 29 ottobre 2019, resa ad una Associazione, senza finalità di lucro e regolarmente iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione, che ha chiesto di conoscere se l’importo ricevuto da un Ministero per lo svolgimento di una determinata attività su base convenzionale sia o meno da assoggettare ad IVA e, conseguentemente, se sia possibile emettere una semplice nota di debito in luogo della fattura elettronica.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 8, comma 2, primo periodo della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevede che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Tale disposizione è stata abrogata ad opera dell’articolo 102, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore – CTS) con effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 104, comma 2, del CTS).

Pertanto, ad oggi, il citato articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991 è da considerarsi pienamente vigente e si applica alle sole organizzazioni di volontariato che possono qualificarsi come tali ai sensi della disciplina contenuta nella medesima legge n. 266 del 1991.

Ne consegue che l’iscrizione nei “registri generali delle organizzazioni di volontariato” costituisce una condizione necessaria affinché un’organizzazione di volontariato possa accedere ai benefici fiscali previsti, ai fini dell’IVA, dall’articolo 8.

Ad ulteriore precisazione, l’articolo 33, comma 3, del CTS dispone che “per l’attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate“.

Alla luce del quadro normativo appena ricostruito, che resterà in vigore fino al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del CTS, si ritiene che affinché un’organizzazione di volontariato possa beneficiare dell’agevolazione fiscale, ai fini dell’Iva, prevista dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991,è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

iscrizione dell’ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome; iscrizione che implica nel contempo la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui al predetto articolo 3 della legge n. 266 del 1991;

– le somme ricevute dall’ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.

Nel caso di specie, le somme versate dal Ministero all’Associazione per lo svolgimento dell’attività svolta su base convenzionale non devono essere assoggettate ad IVA per carenza del presupposto oggettivo, come previsto dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991. Conseguentemente, relativamente a dette attività, l’Associazione non è tenuta ad aprire la partita IVA né ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso Ministero.

Per scaricare il testo della risposta n. 445/2019 clicca qui.

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