Riteniamo utile ricordare quali sono gli orari delle visite mediche di controllo nei casi di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 3 dell’art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196 ha disposto quanto segue:
“L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.”


