Con il “contratto di soggiorno”, previsto dal nuovo articolo 5 bis del decreto legislativo 286/98, viene stipulato un accordo tra datore di lavoro (controparte più gradita al locatore per la maggiore garanzia di solvibilità) e lavoratore extracomunitario. La sua validità è subordinata alla garanzia, data dal datore, della disponibilità di un alloggio con caratteristiche minime previste per l’edilizia residenziale pubblica e con l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro definitivo del lavoratore nel paese di provenienza. I datori possono trattenere le spese per fornire l’alloggio, direttamente sulla retribuzione nella somma massima di un terzo dello stipendio mensile.
(Fonte: Il Sole24Ore)
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