Per la società promotrice di un’operazione a premi, è detraibile l’Iva assolta sugli acquisti dei beni, successivamente ceduti, a titolo oneroso, ai gestori dei suoi impianti di distribuzione che aderiscono alla promozione. Per questi ultimi, invece, l’imposta è detraibile solo in proporzione al contributo in denaro richiesto, rapportato al valore normale del bene . E’ quanto chiarisce la risoluzione n. 368 del 22 novembre.
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OPERAZIONI A PREMIO – QUANDO C’E’ CONTRIBUTO, L’IVA TORNA DETRAIBILE
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