L’Amministrazione Finanziaria è andata via via precisando il trattamento fiscale degli oneri di utilità sociale e l’applicazione dell’articolo 65 del Testo unico delle imposte sui redditi. Il principio di partenza è che la norma tributaria non ammette la destinazione a finalità estranee da quelle d’impresa di somme o di beni che, dunque, uscirebbero dal ciclo produttivo senza scontare alcuna tassazione. I punti interessati dalle modifiche legislative succedutesi tra la fine del 2001 e il 2002 riguardano la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa le erogazioni liberali effettuate in natura a condizione che siano rispettate le condizioni richieste dalla norma, le modalità di determinazione delle donazioni a favore delle Onlus nonchè l’esatta definizione dei soggetti beneficiari delle donazioni per progetti culturali.
(Fonte: ItaliaOggi)
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