In caso di acquisto di immobili, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale usufruiscono di una norma agevolativa eccezionale, quindi da interpretare in senso stretto.
Il beneficio fiscale della registrazione in misura fissa e non proporzionale, previsto dalle disposizioni in favore delle Onlus, riguarda solo l’imposta di registro; considerata la natura di norma eccezionale, quindi di stretta interpretazione, l’agevolazione non può essere estesa alle imposte ipotecaria e catastale.
A stabilirlo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7517 del 15 aprile 2016.


