Per assumere la qualifica di Onlus e beneficiare dell’eventuale esenzione Irap stabilita dalle leggi regionali, gli enti ecclesiastici devono necessariamente iscriversi all’anagrafe unica delle Onlus, secondo l’articolo 11, comma 1, del Dlgs 460/97. Il trattamento agevolato è pertanto condizionato all’invio della comunicazione di iscrizione presso la Direzione regionale competente nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente stesso. (Agenzia delle entrate – Risoluzione 31 marzo 2003 n. 79/E)


