L’adeguamento dei ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili alle risultanze di Gerico 2004 rileverà ai fini Iva, Irpef e Irap, con sanzioni e interessi.
Inoltre, il maggiore volume d’affari, derivante dall’adeguamento, dovrà essere indicato nella dichiarazione annuale Iva e le imposte conseguenti potranno essere regolarizzate con il ravvedimento operoso.
La conferma emerge dalla circolare n. 27/E del 18 giugno 2004 dell’Agenzia delle entrate.


