In tema di separazione di coniugi, il genitore che non intenda piu’ provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne, anche con riferimento alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, e’ onerato della prova del raggiungimento, da parte dello stesso, dell’indipendenza economica, ovvero dell’imputabilita’ al figlio del mancato conseguimento di quest’ultima, tenuto conto che l’obbligo di mantenimento non puo’ essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo.
Fonte: Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 20-08-2014, n. 18076 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


